NotizieFlash.2018.06. Incredibile Invio…

Rinvio del termine per la trasmissione dell’Elenco Fatture del secondo semestre 2017

DI NUOVO….. INCREDIBILE MA VERO……

Dopo la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 che ha interpretato la norma che aveva fissato i termini di registrazione delle fatture di acquisto rivoluzionando quanto inteso da tutti sino a tale data, ecco che l’Ufficio Stampa dell’Agenzia delle Entrate il 19 gennaio ha pubblicato sul suo sito un Comunicato Stampa che sposta il termine di trasmissione dell’Elenco Fatture del secondo semestre 2017 a data successiva rispetto al scadenza del 28 febbraio 2018.

Come leggerete, nel comunicato stampa, viene introdotto un nuovo concetto che, sinceramente, ci mancava: è quello della “RETRO-COMPATIBILITA’” !!!!

Ecco il testo completo:

È online sul sito di Agenzia delle entrate la bozza del provvedimento che illustra le regole tecniche semplificate per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni.

La bozza recepisce le novità introdotte dal decreto-legge n. 148 del 2017 finalizzate a semplificare il set informativo da trasmettere, ad esempio prevedendo una comunicazione cumulativa per le fatture di importo inferiore a 300 euro.


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NotizieFlash.2018.05. Registrazione delle fatture ricevute Circolare Agenzia Entrate cambia tutto

INCREDIBILE: TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

Dopo quasi otto mesi in cui tutti hanno scritto in merito alla modificazione dei termini di registrazione delle fatture ricevute, proprio ieri l’Agenzia delle Entrate pubblica la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 della quale Vi riportiamo la stralcio più rilevante:

…..(omissis)….

Merita sottolineare che, ai fini della detrazione dell’imposta, una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 (e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2018); qualora la registrazione di tale documento avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018.

Resta ferma la possibilità per ciascun soggetto passivo di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall’annotazione nel registro IVA sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell’amministrazione finanziaria.

CIRCOLARE Agenzia Entrate n. 1/E del 17 gennaio 2018

Per quanto concerne la verifica del momento in cui la fattura d’acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente, la ricezione stessa deve emergere (ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da una corretta tenuta della contabilità (si rinvia, al riguardo, alle indicazioni contenute nell’articolo 25, primo comma, in cui espressamente viene fatto obbligo al contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.


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NotizieFlash.2018.04. Fatture 2017 registrate 2018 operativita Versione b

URGENTE PER I CONTRIBUENTI IVA MENSILI

ATTENZIONE alle fatture datate 2017 e registrate nel 2018, dopo il 16 gennaio 2018 GESTIONE COMPLICATA per DETRARRE L’IVA con la liquidazione IVA 2017 entro il 30 aprile 2018 Occorre pensare al “TREDICESIMO MESE” DEL 2017

Premesse: data fattura – registrazione della fattura – esigibilità e detrazione.

Nel nostro approfondimento n. 4 dell’8 dicembre 2017 avevamo già trattato l’argomento.

Scaduto ieri il termine della liquidazione IV A di dicembre 2017, i Contribuenti “mensili” che non hanno registrato nel mese di dicembre le fatture datate 2017 (perché, ovviamente, non le avevano ancora ricevute), si trovano ora in una difficoltà operativa da affrontare.

Ricordiamo che l’art. 25 del DPR 633/72, modificato dall’art. 2 del DL 50/2017, ha previsto che la registrazione delle fatture d’acquisto debba effettuarsi entro il termine della liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA.

L’art. 19 del DPR 633/72, contestualmente modificato, ha quindi stabilito che il diritto alla detrazione IVA debba essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale per il 2017, ossia entro il 30 aprile 2018.

Ciò vale per le fatture emesse dal 1° gennaio 2017 (art. 2 comma 2-bis del DL 50/2017), la cui esigibilità si è verificata nell’anno 2017.


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NotizieFlash.2018.03. Modelli INTRASTAT dal 2018

Premessa.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 194409 del 25.9.2017 sono state definite le misure di semplificazione relative alla presentazione dei modelli INTRASTAT, in attuazione dell’art. 13 co. 4-quater del DL 30.12.2016 n. 244 (conv. L. 27.2.2017 n. 19).

Con la nota n. 110586 del 9.10.2017, l’Agenzia delle Dogane ha riepilogato tali semplificazioni, sottolineando che le stesse troveranno applicazione soltanto a partire dal 2018.

I due prospetti che seguono sono la sintesi di quanto oggetto di maggior analisi alle pagine che seguono.


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NotizieFlash.2018.02. Aumento del Saggio Legale di Interesse dal 1 gennaio 2018

Premessa.

Stiamo leggendo i primi commenti tecnici in merito alla rivoluzione già da tempo annunciata per il 1° gennaio 2019 e contenuta nei commi dal 209 a 214 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 (244/2007) e che qui riportiamo testualmente per completezza.

209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea ne’ possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.

211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

212. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie; b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.


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Approfondimenti.2018.01. Autoveicoli utilizzati per Trasferte Dipendenti

Uso Autoveicoli per Trasferte dei Dipendenti

Nell’analisi che segue, occorre aver presenti quali siano i due diversi punti di osservazione in merito alle conseguenze derivanti dall’uso di autoveicoli da parte di Dipendenti inviati in trasferta dal Datore di lavoro per comprendere se le somme e/o i valori riferiti ai costi dell’utilizzo del veicolo:

I°) costituiscano o non costituiscano reddito per il Dipendente affinché siano o non siano da assoggettare a tassazione IRPEF e contribuzione INPS e INAIL e da considerare o da NON considerare nei conteggi delle cosiddette retribuzioni differite: la norma di riferimento è l’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
II°) siano o NON siano costi deducibili dal reddito del Datore di Lavoro: la norma di riferimento è l’articolo 95 sempre del citato Testo Unico, nonché, seppur funzionalmente, l’art. 164.

E’ molto importante aver chiari questi due aspetti, altrimenti si corre il rischio di fare confusione anche nella lettura di quanto segue.


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NotizieFlash.2018.01. La legge di Bilancio 2018 (num. 205/2017) e le principali scadenze per il 2018

La legge di Bilancio 2018 (num. 205/2017) e le principali scadenze per il 2018

Premesse.

Il Senato – con data 23 dicembre 2017 – ha approvato il Disegno di Legge di cui in oggetto, producendo un articolo unico costituito da oltre MILLE COMMI: è stata perciò nuovamente utilizzata la (brutta) abitudine di fare approvare la legge evitando che il Parlamento possa dilungarsi (magari strumentalmente), , discutendo ed approvando ciascun articolo come prevede la procedura. Con la tecnica adottata, con un articolo solo, l’obiettivo del Governo viene raggiunto ponendo la fiducia e facendo approvare il testo di legge dal Parlamento.

Detto ciò, leggendo il testo definitivo della legge (n. 205 del 27 dicembre 2017) pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, prendiamo atto che essa è suddivisa in due parti con totali 19 articoli (oltre a tutte le tabelle del Bilancio dello Stato riportate in allegato).
Comunque la prima parte della legge (che è quella che più ci riguarda direttamente) contiene un unico articolo composto da 1.181 commi.

Proviamo perciò a riassumere brevemente le prime novità da noi reputate più interessanti o utili, suddividendole per argomento e, per completezza, alleghiamo il testo completo della Gazzetta Ufficiale anche per farVi “rendere conto” di quanto testé scritto


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