NotizieFlash.2018.13. Le prossime scadenze da ricordare sino al 15 maggio 2018

PRINCIPALI SCADENZE dal 16 al 30 aprile 2018 ……e ….. quella del 15 maggio… per la domanda di Rottamazione delle cartelle esattoriali

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza, con il commento dei termini di prossima scadenza “effettiva” (tenendo conto dei sabati, domeniche e festivi come previsto dall’articolo 7 del D.L. 70/2011).

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo (codice tributo 6003).
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento saldo Iva 2018 RATEALE: seconda rata

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il versamento rateale, devono versare la seconda rata del conguaglio annuale dell’Iva utilizzando il codice tributo 6099.

Ravvedimento versamenti scadenti il 16 marzo 2018: +3%

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 marzo.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:
– sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
– sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

– sui redditi di lavoro autonomo; – sulle provvigioni;
– sui redditi di capitale;
– sui redditi diversi;

– sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
– sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 


………….   continua

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NotizieFlash.2018.12. Dal 1 luglio nuova procedura per acquisto carburante

Con il provvedimento n. 73203 pubblicato nella tarda serata del 4 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono stati individuati i mezzi di pagamento relativi alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione a partire dal 1° luglio 2018 ed idonei ai fini:

→ della detrazione IVA: art.19-bis1, comma1, lettera d) del DPR633/1972;
→ ai fini della deducibilità della spesa ai fini delle imposte dirette (TUIRDPR917/1986).

Trattasi de:

  1. gli assegni bancari e postali, circolari e non;
  2. i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al RD 1736/1933 e al DPR 144/2001;
  3. i bonifici;
  4. gli addebiti diretti in conto corrente;
  5. le carte di credito e di debito, anche prepagate ovvero di altri strumenti di pagamentoelettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente;
  6. i bancomat;

Il tutto nasce dalla norma contenuta nel comma 923 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 che ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2018, alcune limitazioni alla detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti dedicati a:

  1. a)  aeromobili;
  2. b)  natantidadiporto;
  3. c)  veicoli stradali a motore,

subordinandola all’utilizzo di forme di pagamento qualificato.

Come specificato dal comunicato stampa diffuso insieme al provvedimento, sia ai fini della detraibilità IVA che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal contante.


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Approfondimenti.2018.03. La fatturazione da quella cartacea a quella elettronica PRIME RIFLESSIONI

Premessa.

Stiamo leggendo i primi commenti tecnici in merito alla rivoluzione già da tempo annunciata per il 1° gennaio 2019 e contenuta nei commi dal 209 a 214 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 (244/2007) e che qui riportiamo testualmente per completezza.

209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea ne’ possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.

211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

212. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie; b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

 


………….   continua

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