.Editoriali.3105.2019. Domande e riflessioni sparse al termine del primo ventennio del XXI secolo

…..     ECONOMIA  ……  POLITICA  ……..  ETICA  ………   DIRITTO ………

E’ possibile sostenere che l’economia debba avere una sorta di “primato concettuale” sull’etica e sul diritto ?

In presenza di un processo inevitabile ed inarrestabile di modernizzazione dei cicli produttivi e delle applicazioni tecnologiche per alleviare le fatiche degli individui, ha ancora senso intendere l’etica nella sua accezione storica e con le finalità poste nel secolo passato ?

Siamo sicuri che, in tale evoluzione, sia ancora chiara la differenza fra  “individuo singolo” ed “individuo quale elemento dell’insieme dei suoi simili” ?

Sono questi grandi temi trattati , anche recentemente, da molti studiosi di diverse discipline (antropologiche, filosofiche,  economiche, sociali e tecniche): credo tuttavia che ci sia ancora molto distacco fra quanto contenuto nelle teorie degli studiosi e quanto attuato dagli operatori.

Per limitare il più possibile la degenerazione dei rapporti fra individui che – come è storicamente provato –  può condurre sino alla loro estinzione, forse occorre sforzarsi di riflettere e condividere alcuni concetti.

Osservo che tale processo di condivisione viene, più o meno consciamente, “affidato” alla “cultura” e/o alla “religione”, probabilmente per una sorta di pigrizia mentale dei singoli individui abbinata ad una sensazione di impotenza: “tanto non capiterà mai niente di grave”; “comunque qualcuno ci penserà di sicuro”; e soprattutto “cosa posso fare da solo in un sistema controllato dall’alto ?”.

Nell’atrio del palazzo dell’ONU è riportata questa frase scritta da Saadi di Shiraz, poeta e mistico persiano musulmano:

Tutti i figli di Adamo formano un solo corpo, sono della stessa essenza.
Quando il tempo affligge con il dolore una parte del corpo (anche) le altre parti soffrono.
Se tu non senti la pena degli altri, non meriti di essere chiamato uomo.

Qualche Lettore penserà ….. “ahi ahi, Guido Aghem sta diventando filo-musulmano…..”.

Ma Signori !!!  Sto citando un Poeta “iraniano” vissuto nel XIII secolo (1200-1300), quindi in  pieno Medio Evo, nel secolo di Gengis Khan, di Marco Polo, delle Crociate, di Papa Innocenzo III e di Papa Bonifacio VIII, di Carlo d’Angiò, del sacco di Costantinopoli…. ci rendiamo conto ??

Tornando al tema dell’editoriale, pare logico porsi queste due domande che considero essenziali.

I) il fine principale dell’economia è incentrato sul miglioramento delle condizioni di vita materiale dell’individuo su questa terra ?

i. Se la risposta è “no”, il discorso finisce qui;
ii. Se la risposta è “sì”, proseguiamo.

II) l’individuo è un essere “sociale” ?
Cioè,  ha bisogno dei suoi simili per qualsiasi ragione – anche la più egoistica – oppure no ?

i. Se la risposta è “no”, il discorso finisce qui;
ii. Se la risposta è “sì”, allora occorre prendere atto anche dell’esistenza di un altro elemento presente su questa terra oltre all’individuo:  la cosiddetta “collettività” (cioè l’insieme dei suoi simili, gli “altri”).

Qualche lettore penserà….. “ahi, ahi, Guido Aghem sta diventando comunista….”

E certo…, proprio io, liberale, individualista, einaudiano, che aveva conosciuto il grande Prof. Sergio Ricossa, compagno di scuola di Mamma e Papà al Quintino Sella di Torino…. Magari leggere qualche libretto del Prof. Ricossa non farebbe così male ed eviterebbe di dare giudizi affrettati e superficiali, infarciti di luoghi comuni !

Andiamo avanti.

Nel momento in cui il processo di miglioramento delle condizioni di vita del  “singolo” individuo diventa la causa del peggioramento delle condizioni di vita di un altro individuo, le “culture” e/o le “religioni” propongono  “principi etici” (cioè principi di “comportamento non dannoso”) che conducono alla stesura di principi giuridici (e quindi all’adattamento del sistema normativo alle esigenze della collettività, mutevoli nel tempo e nello spazio).

L’eventuale “assenza” di principi etici – a seconda delle teorie – può condurre a conclusioni diametralmente opposte sulle sorti del genere umano:

(i) la catastrofe finale (teorie “religiose”)
(ii)
la sua totale liberazione (teoria “anarchica”).

Per contro, in presenza di principi etici (posti quindi da uno o più individui “illuminati” o comunque “riconosciuti” dalla collettività,) sarà il cosiddetto “sistema politico” a gestirne la loro applicazione pratica con effetti, a seconda dei casi,

(iii) di destabilizzazione del precedente sistema;
(iv) di conflittualità fra gruppi di individui;
(v) di solidarietà fra gli individui.

Ne discende che il potere “politico” (qualunque esso sia)  è responsabile eticamente del suo operato e deve quindi porre regole comportamentali condivise dalla collettività che l’ha delegato.

Intendo dire che il potere politico non  può “far finta di niente” e ribaltare le proprie responsabilità sugli individui che l’hanno scelto: credo che questa deduzione logica sia, purtroppo, attuale.

Posso comprendere che il sistema politico potrebbe giustificare la propria “assenza” facendo presente che le decisioni sostanziali di natura economica stanno “passando” irreversibilmente ad altri poteri, sovente sovranazionali, che sono riusciti a creare contatti diretti e privilegiati con i singoli individui.

Potrebbe anche sostenere che la scarsa propensione degli individui a partecipare attivamente alla vita politica (ad esempio tramite il voto) sia la conseguenza della “deresponsabilizzazione” in premessa evidenziata (sensazione di impotenza, pigrizia mentale, ecc. ecc.):  insomma, “ci meritiamo quello che siamo”.

Però questo tirare avanti con la tecnica dello “scarica-barile” potrebbe condurre ad un nuovo periodo “oscuro” (il medio-evo prossimo venturo di Roberto Vacca), magari difficile da immaginare e da descrivere, ma certamente “cupo” per la collettività cui ciascun individuo, inevitabilmente, appartiene.

Ed allora che si fa ?

Una celebre barzelletta si concludeva con una frase bellissima:  “non posso mica inventare tutto io !”

Proviamo almeno a pensare con la nostra piccola testa in merito alle “cose essenziali”,  per renderci conto delle nostre effettive capacità e potenzialità, e senza affanno:  la “velocità” che governa sempre più il mondo del XXI secolo è ancora retaggio, quello sì, di teorie medioevali: non ci siamo  ancora resi conto che il “tempo non esiste”, ma esistiamo noi, unici, seppur caduchi.

Qualche piccola intuizione l’avevano già avuta  Anassimandro, Sant’Agostino, Kant, Leibniz ed Einstein: saranno stati migliori di noi e di qualche politico… o no  ?

Torino, 31 maggio 2019

Guido Aghem

 

 

 

Informazioni urgenti.2019. Per gli Operatori IVA con S.d.I. Risposta ad Interpello n. 172

Gentili Clienti,

in attesa di predisporre apposito “Approfondimento” sul tema, qui in allegato Vi trasmettiamo la risposta n. 172 dell’Agenzia delle Entrate ad un problema che il nostro Studio sostiene da circa un anno in tema di NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE EMESSE DAI CLIENTI (Note Debito): è questa, come noto, un’abitudine in uso presso i “grandi Clienti” (Multinazionali in genere) che inviano ai loro Fornitori le “note debito” a rettifica di fatture emesse dagli stessi Fornitori; come sappiamo tutti, dovrebbero essere i Fornitori ad emettere le note di credito a rettifica delle fatture emesse ai Clienti e non viceversa.

Per vero, la Risposta riguarda un interpello posto da una società che opera nel settore della “Grande Distribuzione Organizzata”, ma le osservazioni poste sono di carattere generale e molto comuni anche in altri settori, alcuni “tipici” di molti nostri Clienti che hanno rapporti con loro Clienti “importanti”.

FINALMENTE questo interpello tocca il problema che era già nato con lo “Spesometro” a causa del “codice tipo documento” previsto per la “nota credito emessa” (in diminuzione di operazione precedente) e non per la “nota debito ricevuta” (con lo stesso fine).

La Risposta detta alcuni principi, ma – A NOSTRO PARERE – NON COMPLETA ANCORA LA SOLUZIONE OPERATIVA DEL PROBLEMA CHE PRESUPPONE COMUNQUE UN CHIARO E CONDIVISO ACCORDO FRA CLIENTE E FORNITORE.

Alcuni Gruppi Industriali (ad esempio CNH) hanno già trattato il problema.

Per ora occorre comprendere che possono essere emesse e ricevute note di variazione A VALENZA PURAMENTE CONTABILI (valevoli cioè solo ai fini delle imposte dirette) E NON A VALENZA “IVA” (per detrarre l’imposta).

Tali note di variazione “contabili” NON HANNO NULLA A CHE VEDERE CON I DOCUMENTI ELETTRONICI DA TRASMETTERE E RICEVERE TRAMITE S.d.I. e NON CONSENTONO OVVIAMENTE LA DETRAZIONE DELL’IVA.

In attesa di trasmetterVi il nostro Approfondimento, Vi preghiamo di leggere con attenzione GLI ULTIMI TRE CAPOVERSI DEL DOCUMENTO ALLEGATO (da “Dunque, nelle operazioni…… in seconda pagina, alla fine).

In ogni caso lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento urgente sul tema.

Cordiali saluti,
Studio Aghem

 

 


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NotizieFlash.2019.14. 2019: sempre immersi nell’ingorgo delle scadenze fiscali

L’auspicata semplificazione fiscale tarda ad arrivare e anche quest’anno il periodo delle scadenze fiscali si presenta quanto mai articolato e complesso.

Confermata la periodicità mensile per l’esterometro e i termini trimestrali per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Quindi riepiloghiamo la situazione.

Venerdì 31 maggio 2019, per i soggetti passivi IVA – salvo le specifiche ipotesi di esonero previste dalla legge – rappresenta il termine entro il quale trasmettere:

– il c.d. “esterometro”, relativo al mese di aprile 2019; (*)
– la LI.PE. (liquidazioni periodiche IVA) del il primo trimestre 2019 (**).

 

 


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NotizieFlash.2019.13. Corrispettivi telematici dal 1° luglio 2019

PREMESSA

Dopo l’avvento della fattura elettronica, arriva il momento dei corrispettivi telematici.

Questa “novità” è nata nel D. Lgs. 127/2015 ed ha trovato la sua forma definitiva nel decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019, pur se, per alcune categorie di esercenti, non è una novità (imprese della Grande Distribuzione Organizzata – GDO) e l’invio telematico dei corrispettivi è già da tempo operativo per i distributori di carburante e per i soggetti che effettuano cessione di beni tramite distributori automatici.

Ci permettiamo tuttavia di far presente alcuni aspetti URGENTI che potrebbero essere sottovalutati da qualche Impresa.

Dal 1° luglio 2019 i soggetti che nell’anno 2018 hanno dichiarato ai fini IVA un volume d’affari superiore a 400.000 euro dovranno certificare i corrispettivi attraverso un registratore telematico al fine di procedere all’invio degli incassi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

 

 


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Approfondimenti.2019.05. La Circolare n. 9 del 10 aprile 2019: chiarimenti sul “regime forfettario”

Premessa

I commi da 54 a 89 della Legge n. 190 del 23.12.2014 (la legge di stabilità 2015) disciplina il regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. “forfetario”), destinato agli esercenti attivit. d’impresa, di arte o professione in forma individuale.

Il regime . stato per alcuni aspetti modificato dalla Legge n. 145 del 30.12.2018 (la legge di bilancio 2019), a decorrere dal 2019.

Le modifiche hanno riguardato:
1. L’innalzamento del tetto massimo dei ricavi per essere “forfettario”;
2. i requisiti per l’accesso e la permanenza nel regime;
3. le cause che impediscono di essere forfettario derivanti:
-> dal possesso di partecipazioni societarie;
-> dallo svolgimento di rapporti di lavoro.

 


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Approfondimenti.2019.04. IL DECRETO LEGGE n 34/2019: detto “Decreto CRESCITA”

PREMESSA

Il DL 30.4.2019 n. 34, pubblicato sulla G.U. 30.4.2019 n. 100, è stato battezzato dai nostri Politici “Decreto Crescita”.

E’ entrato in vigore il 1° maggio 2019, ma – come ormai d’abitudine – per numerose disposizioni, sono previste specifiche decorrenze.

Ricordiamo che il D.L. dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni: ne deriva che le norme infra illustrare – pur se già in vigore – sono suscettibili di modifiche ed integrazioni successive.

Abbiamo fatto una selezione delle norme di interesse più generale o specifiche per i nostri Clienti, suddividendole per coloro che svolgono attività d’impresa o lavoro autonomo e per i “Privati”.

 


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NotizieFlash.2019.12. I.MU. e TA.S.I.: l’acconto del 2019 scade lunedì 17 giugno

ACCONTO I.MU. e TA.S.I.

Per entrambi i tributi l’imposta è dovuta “per anno solare” e proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

Cosa sono.

Sono due delle tre imposte “comunali” facenti parte della I.U.C. (Imposta Unica Comunaleintrodotta dall’anno 2014 dal comma 639 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013. La terza imposta è la “TA.RI” (Tassa rifiuti).
La I.U.C. si basa su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla natura e al valore degli stessi e il secondo collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

I.MU. = Imposta MUnicipale propria.

Si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

TA.S.I. = TAssa sui Servizi Indivisibili

Si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione:
1. dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
2. dei terreni agricoli.

 

 


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