NotizieFlash.2019.19. Clamorosa la risoluzione 64 del 28 giugno 2019

URGENTE

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo definitivo del “Decreto Crescita” (n. 34 del 30 aprile 2019 convertito dalla legge 58 del 28 giugno 2019), l’Agenzia delle Entrate ANTICIPA il commento ai commi 3 e 4 dell’articolo 12-quinquies emanando la Risoluzione n. 64 di cui in oggetto.

Riportiamo il testo letterale della citata risoluzione che ci pare veramente incredibile:

“Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito all’ambito soggettivo di applicazione della disposizione di cui ai commi 3 e 4 all’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “Decreto Crescita”), convertito in legge n. 58 del 28 giugno 2019.

In particolare, detto articolo prevede che:

3. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.”

 


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NotizieFlash.2019.18. Proroga versamenti da UNICO 2019 e conversione Decreto Crescita

PREMESSE

1. Il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019 è stato individuato con il termine “DECRETO CRESCITA”.

2. Il Decreto si intitola “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. (vedasi il nostro APPROFONDIMENTO IV del 10 maggio 2019).

3. Essendo un Decreto Legge, quindi approvato dal Governo, il Parlamento (Camera e Senato) ha tempo sino al 29 giugno 2019 per approvare il testo definitivo del Decreto Legge POST dibattito parlamentare.

4. Alla data odierna, 24 giugno 2019, consultando sul web l’indirizzo del sito ufficiale del Parlamento http://www.parlamento.it/leg/ldl_new/v3/sldlelencodlconvers.htm, prendiamo atto che la Camera il 21 giugno 2019 ha già approvato (tramite voto di fiducia con 288 voti favorevoli, 181 contrari e 3 astenuti) il nuovo testo del Decreto con suo atto num. 1807 ed il testo è passato al Senato con l’atto num. 1354, ma non è ancora iniziato l’esame da parte sua.

 


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NotizieFlash.2019.17. FATTURE ELETTRONICA EMESSA: 10 giorni di tempo NOVITA’

URGENTE & IMPORTANTE

Ai bordi del 10 luglio 2019, data in cui finisce il periodo di “transizione” della fattura elettronica in cui “tutto era permesso” e comincia il periodo dei famosi “10 giorni” di tempo per emettere la fattura dalla data dell’operazione, l’Agenzia delle Entrate pubblica la Circolare n . 14 del 17 giugno 2019 qui oggetto di immediato commento.

Proviamo a porre i concetti di base che abbiamo capito dopo la lettura della Circolare qui allegata in calce.

IO) Fattura DIFFERITA

I nuovi termini che consentiranno, dal prossimo 10 luglio, di emettere la fattura immediata entro dieci giorni dalla data dell’operazione non hanno modificato le regole in tema di fatturazione differita previste dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/72 .
Tuttavia, laddove la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione [come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), è possibile indicare una sola data’ ovvero’ per le fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio’ “quella dell’ultima operazione”.

Esempio:
Esemplificando, in presenza di tre cessioni, effettuate nei confronti del medesimo soggetto in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegne al cessionario accompagnate da DDT, il cedente potrà generare e inviare la e-fattura tra il 10 e il 15 ottobre 2019, indicando nel campo “Data” del file, il 28 settembre, giorno dell’ultima operazione.

IIO) Fattura IMMEDIATA

I l novellato art. 21 del DPR 633/72 prevede che tra le indicazioni che devono essere riportate nel documento’ sia necessario indicare anche la data di effettuazione dell’operazione’ sempreché sia diversa da quella di emissione.

 


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NotizieFlash.2019.16. Dati per gli I.S.A. – nuova richiesta di accesso all’A.d.E.

URGENTE & IMPORTANTE

Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) –
Applicabilità in relazione al modello UNICO 2019
(per anno d’imposta 2018)

IMPORTANTE per Le Imprese ed i Professionisti
Indici sintetici di affidabilità fiscale (I.S.A.) –
Applicabilità in relazione al modello UNICO 2019 (anno d’imposta 2018)

Premesse

L’art. 9-bis del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, (convertito dalla Legge n. 96 del 21.6.2017), ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (I.S.A.) per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Questi indici, nella sostanza, “sostituiscono” i famosi “studi di settore” che, vox populi, sono stati eliminati.

Ovviamente il Fisco non poteva abolire gli “studi di settore” senza introdurre analoghi sistemi di controllo MOLTO SIMILI ed obbligatori per tutte le Imprese ed i Professionisti in attività per TUTTO l’anno solare 2018 che hanno conseguito un ammontare di RICAVI del 2018 inferiore o uguale ad Euro 5.164.569: tuttavia questa volta l’obiettivo è quello di avere un “bel voto fiscale” (da 1 a 10).

 

 


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NotizieFlash.2019.15. 17 giugno: acconto IMU e TASI per il 2019

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per l’abitazione principale (dal 2014 esenzione) e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

Casistica e contenzioso

I. Più unità immobiliari in STESSO COMUNE.

1. Un immobile è in comproprietà fra i coniugi e viene dichiarato “abitazione principale” (residenza + dimora) di uno solo dei coniugi.

-> l’agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi.

2. Un figlio facente prima parte del nucleo familiare, trasferisce residenza e dimora in altro immobile e, quindi, costituisce un nuovo nucleo familiare,

-> il genitore perde solo l’eventuale maggiorazione della detrazione.

II. Stesso nucleo familiare con membri che hanno residenza in Comuni diversi: ATTENZIONE A DIMOSTRARE LA DIMORA ABITUALE.

Il tema ha generato un considerevole contenzioso anche per l’interpretazione estensiva fornita dal MEF.

 

 


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